PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.

Art. 2.

      1. Al fine di tutelare le minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e successive modificazioni, piena e intera esecuzione è data alla Carta di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.
      2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, la legislazione in materia di lingue regionali o minoritarie è uniformata ai princìpi della Carta di cui all'articolo 1.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 51.645 euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Pag. 4

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.